Art. 2.
    1.  Ai  suddetti  concorsi  possono  partecipare  i  candidati in
possesso dei seguenti requisiti:
      a) eta' non inferiore ad anni 18 non superiore ai 65 anni;
      b) cittadinanza  di uno degli Stati membri dell'Unione europea.
Sono  equiparati  ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti
alla Repubblica;
      c) diploma  di istituto di istruzione secondaria di primo grado
(licenza media inferiore);
      d) esperienza in attivita' inerenti ai compiti del dipartimento
o  del  Centro  nazionale  per  il  quale  si  concorre (vedi decreto
presidenziale  24 gennaio  2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 33  del 10 febbraio 2003, concernente il regolamento recante norme
per  l'organizzazione  strutturale  e  la  disciplina del rapporto di
lavoro  dei  dipendenti  dell'Istituto  superiore  di  sanita),  come
stabilito dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 171/1991.   Tale  esperienza  sara'  accertata  dalla  commissione
esaminatrice;
      e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;
      f) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'Istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
    2.   I   candidati  che  siano  cittadini  di  uno  Stato  membro
dell'Unione  europea  diverso  da quello italiano dovranno possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la prova pratica o teorico-pratica di cui al
successivo art. 6.
    3. Non possono essere ammessi ai concorsi:
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
      b) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      c) coloro  che  siano  stati  dichiarati  decaduti  da un altro
impiego  pubblico  per  aver  conseguito l'impiego stesso mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile.
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti   alla   data   di   scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.
    5. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti
potra'  essere  disposta  in  ogni  momento  con decreto motivato del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali.