Art. 2. 1. Ai suddetti concorsi possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti: a) eta' non inferiore ad anni 18 non superiore ai 65 anni; b) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; c) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado (licenza media inferiore); d) esperienza in attivita' inerenti ai compiti del dipartimento o del Centro nazionale per il quale si concorre (vedi decreto presidenziale 24 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanita), come stabilito dall'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991. Tale esperienza sara' accertata dalla commissione esaminatrice; e) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; f) idoneita' fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 2. I candidati che siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello italiano dovranno possedere, altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza sara' accertata dalla commissione esaminatrice tramite apposito colloquio che precedera' la prova pratica o teorico-pratica di cui al successivo art. 6. 3. Non possono essere ammessi ai concorsi: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un altro impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi. 5. L'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti potra' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali.