Art. 5.
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 30,00.
    3.  Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i
seguenti:
      ctg.  1)  partecipazione  a  corsi  di  formazione;  vincite  o
idoneita'  a  pubbliche  selezioni  o  concorsi:  fino  a punti 2,00.
Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50;
      ctg. 2) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni
di  ricerca  nel  settore della Sanita' pubblica: fino a punti 24,00.
Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a
sei  mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i
vari  periodi.  Se  per lo stesso periodo di tempo risultano prestati
piu'  servizi  ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola
volta;
      ctg.  3)  altri  titoli culturali: fino a punti 4,00. Punteggio
massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50.
    4.  I  titoli  di  merito  dovranno  essere prodotti in originale
ovvero   in  semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
E'   possibile,   altresi',   produrre,  in  luogo  del  titolo,  una
dichiarazione  sostitutiva  della  normale  certificazione,  ai sensi
dell'art. 46  del  citato  decreto  n. 445/2000,  o una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai  sensi  dell'art. 47 dello
stesso decreto.
    5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno   essere  sottoscritte  e  corredate  a  copia  fotostatica,
ancorche'   non   autenticata,  di  un  documento  di  identita'  del
sottoscrittore.
    6.  Le dichiarazioni di cui sopra, come anche quelle previste nei
successivi  articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli
elementi  che  le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo
della documentazione che sostituiranno.
    7.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto   previsto  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    8.  L'Istituto  procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    9.  I  titoli  di  cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    10.  Alla  domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
triplice  copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
    11.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda  saranno  presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco, in
triplice   copia,  degli  stessi,  dovranno  essere  accompagnati  da
un'apposita lettera di trasmissione.
    12.  I  documenti  di  cui al presente articolo non sono soggetti
all'imposta sul bollo.
    13.   La   valutazione   dei   titoli   sara'   effettuata  prima
dell'espletamento della prova pratica o a contenuto teorico-pratico.
    14.  I  criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati
dalla commissione esaminatrice nella prima seduta.
    15.  Il  punteggio  attribuito  per i titoli sara' reso noto agli
interessati  prima  della  effettuazione  della  prova  pratica  o  a
contenuto teorico-pratico di cui al successivo art. 6.