Art. 5. 1. Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 30,00. 3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono i seguenti: ctg. 1) partecipazione a corsi di formazione; vincite o idoneita' a pubbliche selezioni o concorsi: fino a punti 2,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50; ctg. 2) Servizi ed attivita' prestati presso enti o istituzioni di ricerca nel settore della Sanita' pubblica: fino a punti 24,00. Saranno attribuiti punti 3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi. Il punteggio sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita', tale periodo verra' considerato una sola volta; ctg. 3) altri titoli culturali: fino a punti 4,00. Punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo punti 1,50. 4. I titoli di merito dovranno essere prodotti in originale ovvero in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. E' possibile, altresi', produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 5. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', dovranno essere sottoscritte in presenza del dipendente addetto, ovvero dovranno essere sottoscritte e corredate a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. 6. Le dichiarazioni di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 7. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 8. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 9. I titoli di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 10. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 11. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco, in triplice copia, degli stessi, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 12. I documenti di cui al presente articolo non sono soggetti all'imposta sul bollo. 13. La valutazione dei titoli sara' effettuata prima dell'espletamento della prova pratica o a contenuto teorico-pratico. 14. I criteri per la valutazione dei titoli saranno determinati dalla commissione esaminatrice nella prima seduta. 15. Il punteggio attribuito per i titoli sara' reso noto agli interessati prima della effettuazione della prova pratica o a contenuto teorico-pratico di cui al successivo art. 6.