Art. 8.
    1.   La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il
punteggio  conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la votazione
conseguita  nella  prova  pratica  o a contenuto teorico-pratico e la
votazione riportata nella prova orale.
    2.  Per ognuno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando,
in  base  alle  votazioni  complessive  riportate  dai  candidati, la
relativa  commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito,
con l'indicazione delle votazioni stesse.