Art. 12.

              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

    1.  L'idoneita'  psico-fisica dei candidati e' accertata da parte
della  sottocommissione  indicata  all'art.  7,  comma 1, lettera b),
mediante visita medica di primo accertamento, comprensiva degli esami
specialistici,  presso  il  Centro  di  Reclutamento della Guardia di
finanza, in Roma.
    2.  L'accertamento  dell'idoneita'  e'  eseguito in ragione delle
condizioni del soggetto al momento della visita.
    3.  Il  giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica di primo
accertamento   e',  immediatamente,  comunicato  all'interessato,  il
quale,  in  caso di non idoneita', puo', contestualmente, chiedere di
essere  ammesso  a  visita medica di revisione, fatta eccezione per i
requisiti  di  cui  al  successivo  art. 13,  commi  6,  11  e 12. La
richiesta  di  ammissione alla visita medica di revisione deve essere
presentata al presidente della sottocommissione prevista dall'art. 7,
comma 1, lettera b), al momento della comunicazione di non idoneita'.
Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
    4.  La  visita  medica  di  revisione e' effettuata non prima del
quindicesimo  giorno  successivo  alla comunicazione di non idoneita'
alla visita medica di primo accertamento.
    5. Il giudizio di revisione e' espresso dalla sottocommissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c), e verte soltanto sulle cause che
hanno  dato  luogo  al giudizio di inidoneita' della sottocommissione
per la visita medica di primo accertamento.
    6.  Il  candidato  risultato  assente alla visita medica di primo
accertamento  o  all'eventuale  visita di revisione, ovvero giudicato
non idoneo, e' escluso dal concorso.
    7.   Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
    8.  Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo, gli
interessati  possono  produrre  ricorso  secondo  le modalita' di cui
all'art. 11, comma 16.