Art. 16.

                    Revisione della prova scritta

    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d).
    2.  La  sottocommissione  medesima  assegna  ad ogni elaborato un
punto di merito da zero a venti ventesimi.
    3.  Il  punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene
sommando  i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale
somma per il numero dei medesimi.
    4.  Conseguono  l'idoneita'  i candidati che abbiano riportato il
punteggio minimo di dieci ventesimi.
    5.  I  candidati  che  riportano  l'idoneita' nella prova scritta
riceveranno  comunicazione  del  voto  conseguito  e,  nel  contempo,
convocazione per le successive prove di concorso.
    6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove
di  concorso  di  cui  ai  successivi  articoli 17  e  18,  entro  il
20 novembre  2006,  debbono  considerarsi  non  idonei ed esclusi dal
concorso.
    7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.