Art. 16. Revisione della prova scritta 1. La revisione degli elaborati scritti e' eseguita dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d). 2. La sottocommissione medesima assegna ad ogni elaborato un punto di merito da zero a venti ventesimi. 3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 4. Conseguono l'idoneita' i candidati che abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi. 5. I candidati che riportano l'idoneita' nella prova scritta riceveranno comunicazione del voto conseguito e, nel contempo, convocazione per le successive prove di concorso. 6. Gli aspiranti che non riceveranno la convocazione per le prove di concorso di cui ai successivi articoli 17 e 18, entro il 20 novembre 2006, debbono considerarsi non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.