Art. 17. Accertamenti attitudinali 1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza. 2. L'idoneita' attitudinale dei candidati e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e). 3. Detti accertamenti si articolano in: a) test intellettivi, per valutare le capacita' di ragionamento; b) test di personalita' e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente; c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test. 4. I candidati risultati idonei ai predetti accertamenti sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 6. Avverso la suddetta esclusione gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16. 7. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati, la citata sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi.