Art. 17.

                      Accertamenti attitudinali

    1. I candidati che conseguono l'idoneita' alla prova scritta sono
convocati   per  essere  sottoposti  all'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale al servizio quale maresciallo della Guardia di finanza.
    2.  L'idoneita'  attitudinale  dei  candidati  e' accertata dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e).
    3. Detti accertamenti si articolano in:
      a) test    intellettivi,   per   valutare   le   capacita'   di
ragionamento;
      b) test   di   personalita'   e  questionario  biografico,  per
acquisire   elementi   circa  il  carattere,  le  inclinazioni  e  le
esperienze di vita passata e presente;
      c) colloquio,  per  un  esame  diretto dei candidati, alla luce
delle risultanze dei predetti test.
    4.  I  candidati  risultati  idonei ai predetti accertamenti sono
ammessi  a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi
dal concorso.
    5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo.
    6.   Avverso  la  suddetta  esclusione  gli  interessati  possono
produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.
    7.   Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento  dell'idoneita'
attitudinale  dei  candidati,  la  citata  sottocommissione fissa, in
apposito  atto,  i  criteri  cui  attenersi  per la valutazione degli
stessi.