Art. 18. Prova orale 1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in: a) un esame di storia ed educazione civica (durata massima 15 minuti); b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti), nei limiti del programma riportato nell'allegato 3 al presente bando. 2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 3. La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero a venti ventesimi. 4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 5. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano un punto di merito non inferiore a dieci ventesimi. 6. I concorrenti che riportano un punto di merito inferiore a dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 7. Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16. 8. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto di merito da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale e', comunque, notificato ad ogni candidato. 9. Prima dell'effettuazione della prova orale, la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione della stessa.