Art. 18.

                             Prova orale

    1. La prova orale ha luogo davanti alla sottocommissione indicata
all'art. 7, comma 1, lettera d), e consiste in:
      a) un  esame  di  storia  ed  educazione civica (durata massima
15 minuti);
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);
      c) un  esame  di  matematica  (durata  massima  15 minuti), nei
limiti del programma riportato nell'allegato 3 al presente bando.
    2.  I  programmi  relativi alle singole materie sono suddivisi in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami.
    3.  La  sottocommissione  per la valutazione delle prove di esame
assegna a ciascun concorrente, per la prova orale, un punto di merito
da zero a venti ventesimi.
    4.  Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai
singoli  esaminatori  e  dividendo  tale  somma  per  il  numero  dei
medesimi.
    5.  Conseguono  l'idoneita' i candidati che riportano un punto di
merito non inferiore a dieci ventesimi.
    6.  I  concorrenti  che  riportano un punto di merito inferiore a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
    7.  Avverso  tale  esclusione,  gli  interessati possono produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 11, comma 16.
    8.  Al  termine  di  ogni  seduta, la competente sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punto
di  merito  da  ciascuno  riportato.  Tale  elenco,  sottoscritto dal
presidente e da un membro, e' affisso, nel medesimo giorno, nell'albo
della  sede  di  esame.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato ad ogni candidato.
    9.    Prima    dell'effettuazione    della    prova   orale,   la
sottocommissione  di  cui  all'art.  7, comma 1, lettera d), fissa in
apposito  atto  i  criteri  cui  attenersi  per  la valutazione della
stessa.