Art. 19. Prove facoltative 1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4 al presente bando. 2. L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare per il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma 2, puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo stesso puo' essere assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova. 3. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrata a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo. 4. La sottocommissione assegna, sia per la prova scritta che per quella orale, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che nella media aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui al successivo art. 21, comma 3, lettera a). 5. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 18, e' sottoposto alla prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4 al presente bando. 6. Analogamente a quanto previsto nel precedente comma 2, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto di partecipare per il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma 2, puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di conoscenza dell'informatica, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 7. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalla sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), integrata a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo. 8. La sottocommissione assegna, per la prova di cui al comma 5, un voto espresso in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto compreso tra i 10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di merito la maggiorazione di cui al successivo art. 21, comma 3, lettera b). 9. Prima dell'effettuazione delle prove facoltative di cui al presente articolo, la competente sottocommissione fissa in apposito atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.