Art. 19.

                          Prove facoltative

    1.  Il  candidato,  che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
al  precedente  art. 18, e' sottoposto all'esame facoltativo di una o
piu' lingue estere prescelte, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
    2.  L'aspirante in possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha
chiesto  di  partecipare  per il posto riservato di cui al precedente
art. 1,  comma 2, puo' richiedere di sostenere l'esame facoltativo di
lingua straniera in inglese, francese o spagnolo. A tal proposito, lo
stesso  puo'  essere  assistito,  sul posto, da personale qualificato
conoscitore   della   lingua  tedesca,  per  ottenere  i  chiarimenti
necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.
    3.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 3, lettera a), dello stesso articolo.
    4.  La sottocommissione assegna, sia per la prova scritta che per
quella  orale,  un  voto  espresso  in ventesimi. Il concorrente, che
nella  media  aritmetica dei due punti riporta un voto compreso tra i
10 e 20 ventesimi, consegue nel punteggio della graduatoria finale di
merito  la  maggiorazione  di  cui  al  successivo  art. 21, comma 3,
lettera a).
    5.  Il  candidato,  che ne abbia fatto richiesta nella domanda di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
al  precedente  art. 18,  e'  sottoposto  alla  prova  facoltativa di
conoscenza  dell'informatica, con le modalita' indicate in allegato 4
al presente bando.
    6.  Analogamente  a  quanto  previsto  nel precedente comma 2, il
candidato  in  possesso dell'attestato di bilinguismo, che ha chiesto
di  partecipare  per  il posto riservato di cui al precedente art. 1,
comma  2, puo' essere assistito, nel corso della prova facoltativa di
conoscenza  dell'informatica,  da  personale  qualificato conoscitore
della  lingua  tedesca,  per  ottenere  i chiarimenti necessari sulle
modalita' di esecuzione della stessa.
    7.   Il   giudizio   sul   citato   esame   e'   espresso   dalla
sottocommissione esaminatrice di cui all'art. 7, comma 1, lettera d),
integrata a norma del comma 3, lettera b), dello stesso articolo.
    8.  La  sottocommissione assegna, per la prova di cui al comma 5,
un  voto  espresso  in ventesimi. Il concorrente, che riporta un voto
compreso  tra  i  10  e  20  ventesimi,  consegue nel punteggio della
graduatoria  finale  di  merito la maggiorazione di cui al successivo
art. 21, comma 3, lettera b).
    9.  Prima  dell'effettuazione  delle  prove facoltative di cui al
presente  articolo,  la competente sottocommissione fissa in apposito
atto i criteri cui attenersi per la valutazione delle stesse.