Art. 2.

         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

    1. Possono partecipare al concorso:
      a) gli   appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  ed  al  ruolo
appuntati   e   finanzieri,  gli  allievi  finanzieri,  i  finanzieri
ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di
complemento del Corpo della guardia di finanza che:
        1)  non  abbiano,  alla  data  di scadenza del termine per la
presentazione  della domanda di cui al successivo art. 3, superato il
35° anno di eta';
        2)  siano  in possesso, alla data di scadenza del termine per
la  presentazione  della  domanda  di cui al successivo art. 3, di un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in  possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2005/2006;
        3)  non  abbiano  demeritato durante il servizio prestato. Il
giudizio   di   merito   viene  emesso  dal  Comandante  regionale  o
equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorita'
gerarchiche  sottostanti  da  cui  il  personale interessato dipende,
sulla  base  dei  requisiti  di cui all'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
        4)  non  siano  stati  giudicati,  nell'ultimo  biennio, «non
idonei» all'avanzamento;
      5)  non  siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal corso
allievi  marescialli,  ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
    b) i  cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio
della Repubblica o se gia' alle armi, che:
      1)   abbiano,   alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  della  domanda  di  cui al successivo art. 3, eta' non
inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
      2) godano dei diritti civili e politici;
      3)  non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una pubblica amministrazione;
      4)  non  siano  stati  ammessi  a  prestare  il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza;
      5) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati
o  condannati  per  delitti  non  colposi, ne' sottoposti a misura di
prevenzione;
      6)  non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in
situazioni   comunque   incompatibili   con   l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
      7)  siano  in  possesso  delle  qualita'  morali  e di condotta
stabilite  per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della Guardia di finanza;
      8)  non  siano  gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal corso
allievi  marescialli,  ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
      9)  siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la
presentazione  della  domanda  di  cui  al  successivo  art. 3, di un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che consenta
l'iscrizione a corsi di laurea previsti dal decreto interministeriale
12 aprile 2001. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo
in  possesso del previsto diploma, lo conseguano nell'anno scolastico
2005/2006;
      10)  qualora  gia'  sottoposti  alla  visita di leva, non siano
stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
    2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle
lettere  a),  punti  1)  e  2),  e b), punti 1), 5), 6) e 9), debbono
essere   posseduti   alla   data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle domande di cui al successivo art. 3 e conservati
fino alla data di effettivo incorporamento.
    3.  Non  si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.