Art. 21.

                             Graduatoria

    1.  La  sottocommissione  di  cui  al precedente art. 7, comma 1,
lettera  d),  predispone distinte graduatorie finali di merito per il
contingente  ordinario  e per il posto riservato di cui al precedente
art. 1, comma 2.
    2.  Sono  iscritti  nelle  anzidette  graduatorie i candidati che
abbiano   conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali  di  cui all'art. 1, comma 4, ad esclusione delle lettere
f) e g).
    3.  Per  la  formazione  delle  graduatorie e' presa come base la
somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova
orale di cui ai precedenti articoli 14 e 18, cosi' maggiorata:
      a) conoscenza  di  lingue estere, accertata in sede di esame di
cui al precedente art. 19, per ogni lingua estera conosciuta:
        1)  0,25  ventesimi,  per  un  voto  compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
        2)  1  ventesimo,  per  un  voto  compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore a 15 ventesimi;
      b) conoscenza  dell'informatica,  accertata in sede di prova di
cui al precedente art. 19:
        1)  0,25  ventesimi,  per  un  voto  compreso tra i 10 e i 12
ventesimi;
        2)  1  ventesimo,  per  un  voto  compreso tra i 12,01 e i 15
ventesimi;
        3) 1,50 ventesimi, per un voto superiore ai 15 ventesimi;
      c) precedenti  di  carriera e benemerenze militari, civili e di
servizio posseduti dall'aspirante:
        1)  3  ventesimi, per ogni medaglia d'oro al valor militare o
al valor civile;
        2) 2 ventesimi, per ogni medaglia d'argento al valor militare
o  al  valor  civile  o  per  promozione  straordinaria per merito di
guerra;
        3) 1 ventesimo, per ogni medaglia di bronzo al valor militare
o  al  valor  civile,  per  ogni  croce di guerra al valor militare o
promozione straordinaria per benemerenze di servizio;
        4) 0,50 ventesimi, per ogni anno o frazione di anno superiore
a  sei  mesi  di  campagna  di  guerra  e  per ogni encomio solenne o
attestato di benemerenza;
        5)  1  ventesimo,  per  gli  appartenenti  al Corpo che siano
risultati idonei ma non vincitori in precedenti procedure concorsuali
per  l'accesso al ruolo ispettori di cui all'art. 35, lettera a), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
        6)   1   ventesimo,  al  concorrente  appartenente  al  ruolo
«sovrintendenti»;
        7) 0,75 ventesimi, ai concorrenti aventi i gradi di appuntato
scelto o appuntato;
        8)   2  ventesimi,  per  gli  ufficiali  ed  i  sottufficiali
provenienti  dalle altre Forze armate in servizio o in congedo, e per
i sottufficiali, in congedo, della Guardia di finanza;
        9)   0,50   ventesimi,  ai  concorrenti  aventi  i  gradi  di
finanziere  scelto  o  finanziere  nonche' per i militari in ferma di
leva  prolungata  biennale o triennale provenienti dalle Forze armate
(esclusa  l'Arma  dei  carabinieri)  quali  elettricisti, magnetisti,
specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di
automezzi,   radiomontatori,   operatori  meccanografici,  piloti  di
elicottero,   nocchieri,   meccanici   e  motoristi  navali,  tecnici
elettronici,  incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che
abbiano completato la predetta ferma senza demerito;
        10) 1 ventesimo, per ogni anno o frazione di anno superiore a
sei  mesi  di  effettivo  servizio  nella Guardia di finanza, fino al
massimo  di  4  ventesimi.  Nel  computo  del  servizio  prestato, e'
considerato  anche  il  tempo  trascorso  per infermita' riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio, in luoghi di cura, in licenza di
convalescenza o in aspettativa;
      d) 2 ventesimi, per il diploma di laurea.
    4.  A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli
orfani  di  guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati al valor
militare,  nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di
marina,  al  valor  aeronautico  o  al  valor  civile, ai militari in
servizio  nel  Soccorso Alpino della Guardia di finanza, alla data di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
    5.  In  caso  di  ulteriore parita', si osservano le norme di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  e  quelle  di cui all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno
1998, n. 191.
    6.  I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti validi, se
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
della  domanda  e se la certificazione che ne attesta il possesso sia
stata inviata nei termini previsti dall'art. 6, comma 4.
    7. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, la citata
documentazione,  qualora  risultante  dalla documentazione personale,
sara' acquisita d'ufficio.
    8.  Con  determinazione  del Comandante generale della Guardia di
finanza  o dall'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso
i  candidati  che,  nell'ordine  delle stesse, risultino compresi nel
numero dei posti messi a concorso.