Art. 22. Ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del concorso 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere, di cui al precedente art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi marescialli, previo superamento (solo per i non appartenenti al Corpo) della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma 2, non puo' essere ricoperto per mancanza di candidato riconosciuto idoneo, lo stesso e' conferito ad altro candidato iscritto, nella graduatoria per i posti non riservati, nell'ordine del punteggio di merito conseguito. 3. Entro venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire: a) i posti resisi, comunque, disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori; b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo. 4. Gli ufficiali di complemento e i militari in congedo della Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 5. Ai sensi dell'art. 43, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione della stessa. 6. Il Comando generale della Guardia di finanza puo' avviare i candidati di cui al precedente comma 5, nei limiti dei posti in programmazione, al successivo corso di formazione. 7. Per i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione al corso di formazione di cui al precedente comma 6 e' subordinata al superamento della visita medica di incorporamento, cui sono sottoposti, prima della firma dell'atto di arruolamento, a cura del dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. Quest'ultimo, nello svolgimento dei propri lavori, si avvarra' del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di Reclutamento - Ufficio Sanitario, reiterando, al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica degli aspiranti, tutti gli accertamenti previsti dall'art. 13. 8. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere sottoposti alla visita medica di cui al precedente comma 7, devono presentare il certificato ed il test (se di sesso femminile) previsti all'art. 13, rispettivamente, ai commi 2 e 18. 9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario della Scuola Ispettori e Sovrintendenti accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di Istruzione, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.