Art. 22.

Ammissione  alla  Scuola Ispettori e Sovrintendenti dei vincitori del
                              concorso

    1.  Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere,
di  cui  al  precedente  art. 1,  comma  6,  i concorrenti dichiarati
vincitori  sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi
marescialli,  previo  superamento  (solo  per  i  non appartenenti al
Corpo)  della  visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti  prima della firma dell'atto di arruolamento, da parte del
dirigente   il   Servizio   sanitario   della   Scuola   Ispettori  e
Sovrintendenti,  al  fine di accertare il mantenimento dell'idoneita'
psico-fisica.
    2.  Qualora il posto riservato di cui al precedente art. 1, comma
2,  non  puo' essere ricoperto per mancanza di candidato riconosciuto
idoneo,  lo  stesso  e'  conferito ad altro candidato iscritto, nella
graduatoria  per  i posti non riservati, nell'ordine del punteggio di
merito conseguito.
    3.  Entro  venti giorni dall'inizio del corso, con determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' dal
medesimo  delegata,  possono essere dichiarati vincitori del concorso
altri   concorrenti   idonei   nell'ordine   della  graduatoria,  per
ricoprire:
      a) i  posti  resisi,  comunque,  disponibili  tra i concorrenti
precedentemente dichiarati vincitori;
      b) altri  posti,  nel  limite  di  un  decimo di quelli messi a
concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero
delle  vacanze  nel ruolo «ispettori» per l'anno in cui gli aspiranti
dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
    4.  Gli  ufficiali  di  complemento e i militari in congedo della
Guardia  di  finanza, i militari in servizio e in congedo delle altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
ad  ordinamento  civile perdono, all'atto dell'ammissione al corso di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica.
    5.  Ai  sensi  dell'art.  43,  comma  7,  del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 199, la graduatoria dei candidati risultati idonei
ma  non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi
e  successivi  corsi  entro  diciotto  mesi  dall'approvazione  della
stessa.
    6.  Il  Comando  generale della Guardia di finanza puo' avviare i
candidati  di  cui  al  precedente  comma  5, nei limiti dei posti in
programmazione, al successivo corso di formazione.
    7.  Per  i soli candidati non appartenenti al Corpo, l'ammissione
al corso di formazione di cui al precedente comma 6 e' subordinata al
superamento   della   visita   medica  di  incorporamento,  cui  sono
sottoposti,  prima  della firma dell'atto di arruolamento, a cura del
dirigente   il   Servizio   sanitario   della   Scuola   Ispettori  e
Sovrintendenti   della   Guardia   di  finanza.  Quest'ultimo,  nello
svolgimento  dei  propri  lavori,  si  avvarra'  del supporto tecnico
nonche'   delle  strutture  del  Centro  di  Reclutamento  -  Ufficio
Sanitario,   reiterando,   al  fine  di  verificare  il  mantenimento
dell'idoneita'  psico-fisica  degli aspiranti, tutti gli accertamenti
previsti dall'art. 13.
    8. I concorrenti, convocati dal Centro di Reclutamento per essere
sottoposti  alla  visita  medica di cui al precedente comma 7, devono
presentare il certificato ed il test (se di sesso femminile) previsti
all'art. 13, rispettivamente, ai commi 2 e 18.
    9. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario
della  Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti  accerta,  ai  sensi  del
presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono
essere   notificati   agli   interessati,   che  possono  impugnarli,
producendo ricorso:
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione,  ex  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, entro
trenta  giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24 novembre  1971,
n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.