Art. 24.

Spese  per  la partecipazione al concorso e concessione della licenza
                       straordinaria per esami

    1.  Le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute per la
partecipazione alle prove di concorso sono a carico degli aspiranti.
    2.  Per sostenere le prove di concorso, ai candidati appartenenti
al  Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari per
i  giorni  strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria
per  esami,  fino  alla  concorrenza  di  giorni  trenta, puo' essere
concessa,  per  la  preparazione  agli esami orali, solo a coloro che
hanno  conseguito  il giudizio di idoneita' alla prova scritta. Per i
militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la fruizione
della  predetta  licenza,  sono  computate  ai  fini  del calcolo dei
periodi massimi di assenza dall'attivita' didattica, oltre i quali e'
disposto   il   rinvio  d'autorita'  dal  corso  stesso,  secondo  le
disposizioni vigenti.
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito  di  analoghe  concessioni  per  altri concorsi banditi dal
Corpo,  possono  beneficiare  della  predetta licenza soltanto per la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. I militari, che
nello  stesso  anno  avessero  gia' beneficiato di altre tipologie di
licenza  straordinaria  concorrenti  al  computo del tetto massimo di
quarantacinque  giorni  annui  (art.  3,  comma 37, legge 24 dicembre
1993,  n. 537),  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta  licenza
soltanto  per  la  parte  residua  fino  alla  concorrenza dei citati
quarantacinque  giorni.  Qualora  il concorrente non si presenti alla
prova  orale, per cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in  corso,  e, se questa e' stata gia' fruita, alla licenza ordinaria
dell'anno successivo.
    4.   La   partecipazione   alle  prove  concorsuali  deve  essere
comprovata   da   apposito   attestato  rilasciato  dalla  competente
sottocommissione o dal visto sul foglio di licenza.
    5.  Ai  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso spetta il
rimborso  delle  spese  di  viaggio sostenute per raggiungere la sede
della  Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.