Art. 27.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del decreto legislativo
30 giugno  2003,  n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono
raccolti  presso  il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza,
per  le  finalita'  concorsuali e sono trattati presso una banca dati
automatizzata,  anche successivamente all'eventuale instaurazione del
rapporto  di  lavoro,  per  le  finalita'  inerenti alla gestione del
rapporto medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico  -  economica del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3.  L'interessato  gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto di accesso
ai  dati  che  lo  riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare  o  cancellare  i  dati  erronei, incompleti o raccolti in
termini  non  conformi  alla  legge, nonche' il diritto di opporsi al
loro trattamento per motivi legittimi.
    4.  Tali  diritti  possono  essere fatti valere nei confronti del
Comandante  del  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia di finanza,
responsabile  del  trattamento  dei dati. Il titolare del trattamento
dei dati e' il Comandante generale della Guardia di finanza.
    La   presente   determinazione   sara'  inviata  agli  organi  di
controllo.
      Roma, 11 maggio 2006
                                      Gen. C.A.: Roberto Speciale