Art. 3.

                      Domande di partecipazione

    1.  La  domanda di partecipazione va presentata, possibilmente, a
mano  oppure inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
al  Comando  Provinciale  della  Guardia  di finanza del capoluogo di
provincia  nella cui circoscrizione l'aspirante risiede, entro trenta
giorni  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione del presente bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale.
    2.  Per  i  residenti  in  Valle  d'Aosta, la domanda deve essere
presentata,  entro  il  termine e con le modalita' di cui al comma 1,
presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
    3. I militari (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di
finanza)  devono  presentare  la  domanda  entro  il termine e con le
modalita' di cui ai precedenti commi 1 e 2.
    4.  I  cittadini  italiani residenti all'estero devono inviare la
domanda  di  partecipazione  direttamente  al  Centro di Reclutamento
della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta Furba n. 34 -
00181 Roma/Appio.
    5.  La domanda deve redigersi esclusivamente su apposito modello,
riproducibile  anche  in  fotocopia  (fac-simile  in  allegato  1  al
presente  bando)  e  disponibile  presso  tutti  i  Reparti del Corpo
nonche'  sul  sito  internet  all'indirizzo www.gdf.it, nella sezione
relativa ai concorsi.
    6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con
avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma 1.
A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Le  domande  spedite non a mezzo raccomandata sono accettate soltanto
se pervenute al competente Reparto entro il suindicato termine.
    7.  Le  domande  di partecipazione al concorso che, pur inoltrate
nei  termini  indicati, non dovessero pervenire entro sessanta giorni
decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana - 4ª serie speciale,
sono  archiviate.  Nelle  more,  i candidati sono ammessi con riserva
alla procedura concorsuale.
    8.  Per  i  militari  della  Guardia  di  finanza,  la domanda di
partecipazione  al  concorso,  redatta  in  carta semplice secondo il
modello di domanda (fac-simile in allegato 2 al presente bando), deve
essere  indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al Reparto
da cui il militare direttamente dipende per l'impiego (per i militari
in  forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al
Quartier  Generale),  entro  trenta  giorni  decorrenti dalla data di
pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale.
    9.  Il Reparto che riceve le domande di cui al precedente comma 8
vi  appone,  immediatamente,  la data di presentazione e il numero di
assunzione a protocollo.
    10.  Le domande sono inviate, entro il giorno successivo a quello
di  scadenza  del  termine ultimo previsto per la presentazione delle
stesse, al:
      a) Comando Regionale (o equiparato), relativamente al personale
in forza ai Reparti dipendenti nonche' al Comando Interregionale alla
sede;
      b) Quartier  Generale,  relativamente  al personale in forza al
Centro Logistico;
      c) Reparto  Tecnico  Logistico Amministrativo degli Istituti di
Istruzione,  relativamente  al personale in forza all'Ispettorato per
gli Istituti di Istruzione ed ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
      d) Reparto   Tecnico   Logistico   Amministrativo  dei  Reparti
Speciali,  relativamente al personale in forza al Comando dei Reparti
Speciali ed ai Reparti da quest'ultimo dipendenti;
      e) Comando  Logistico Aeronavale, relativamente al personale in
forza  al  Comando  Aeronavale Centrale ed ai Reparti da quest'ultimo
dipendenti.
    11.  I  Reparti  di  cui  al  precedente  comma  10, attestata la
regolarita'  e  la completezza delle domande ricevute (incluse quelle
prodotte  dal  personale  direttamente dipendente), le inviano, entro
dieci  giorni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  la  loro
presentazione, unitamente agli elenchi riepilogativi degli aspiranti,
al Centro di Reclutamento.
    12.    I    predetti   Reparti   devono,   altresi',   comunicare
tempestivamente  al  Centro  di Reclutamento eventuali situazioni che
possano  comportare  la  perdita  di  uno dei prescritti requisiti da
parte dei partecipanti al concorso.
    13.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  prodotte  nei
termini,  ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle
dichiarazioni  prescritte dal successivo art. 4, sono restituite agli
interessati per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate
delle   dichiarazioni   precedentemente   omesse,  entro  il  termine
perentorio   di   cinque   giorni   dal  momento  della  restituzione
dell'istanza.
    14.  L'impossibilita',  per  qualsiasi  motivo,  di rispettare il
predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
    15.  Le  domande  non  sottoscritte  sono,  invece,  direttamente
archiviate.
    16.  Alle  incombenze  di  cui  ai  precedenti  commi 13, 14 e 15
provvedono:
      a) per   gli  appartenenti  al  Corpo,  i  Reparti  di  cui  al
precedente comma 10;
      b) per  tutti  gli  altri  candidati,  il  Comando  Provinciale
(Comando Regionale, per i residenti in Valle d'Aosta) competente.
    17.  I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del
presente  articolo,  devono  essere  notificati agli interessati, che
possono impugnarli, producendo ricorso:

      a) gerarchico,  al Comandante Interregionale o equiparato della
Guardia  di  finanza  dal  quale  dipende  il Reparto che ha disposto
l'archiviazione  (se  l'archiviazione  e' stata disposta dal Quartier
Generale,  il  ricorso deve essere proposto al Capo di Stato Maggiore
del   Comando   Generale   della   Guardia  di  finanza,  ovvero,  se
l'archiviazione  e'  stata  disposta  dal  Centro di Reclutamento, il
ricorso  deve  essere proposto al Generale Ispettore per gli Istituti
di  Istruzione  della  Guardia  di  finanza),  ex decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, entro trenta giorni dalla data di notifica, ai
sensi  dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
      b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro sessanta giorni
dalla  data  di notifica, ai sensi dell'art. 21, comma 1, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, e art. 63, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
    18.    L'Amministrazione   non   si   assume,   inoltre,   alcuna
responsabilita'  per  la  mancata  ricezione  delle domande, dovuta a
disguidi postali o ad altre cause non imputabili alla stessa.