Art. 6.

                           Documentazione

    1.  Per  i  candidati  in  servizio  nella  Guardia di finanza, i
Reparti  di cui al precedente art. 3, comma 10, provvedono ad inviare
al Centro di Reclutamento, entro i termini stabiliti da quest'ultimo,
copia  autenticata  del  foglio  matricolare (aggiornato e parificato
alla  data di scadenza del termine di cui al precedente art. 3, comma
1),  dei militari interessati e il giudizio di merito di cui all'art.
2,  comma  1,  lettera  a),  punto 3), riferito alla data di scadenza
suddetta.
    2.  La  documentazione caratteristica dei militari del Corpo deve
essere  chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
    3.  Nei  confronti dei candidati, che non prestano servizio nella
Guardia  di  finanza,  risultati  idonei alla prova scritta di cui al
successivo  art. 14,  il Comando Provinciale della Guardia di finanza
competente  (ovvero  il  locale  Comando  Regionale  della Guardia di
finanza,  per  i  residenti in Valle d'Aosta) provvede a richiedere i
seguenti atti:
      a) rapporto  sul  servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati  delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi
dai  superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle note
caratteristiche o di qualifica;
      b) copia  del  libretto  personale e dello stato di servizio (o
della  cartella  personale)  e  del  foglio matricolare del candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
      c) dichiarazione del casellario giudiziale;
      d) nulla   osta  della  competente  autorita'  militare  per  i
candidati in servizio militare.
    4.  I  candidati,  risultati  idonei  alla  prova scritta, devono
presentare  direttamente  o  far  pervenire, a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  al  Centro di Reclutamento della Guardia di
finanza,  Ufficio  Concorsi,  Sezione  allievi marescialli, via della
Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma/Appio, entro venti giorni
dalla  data  di  comunicazione  dell'idoneita'  stessa, i certificati
rilasciati  dalle  competenti  autorita'  su carta semplice ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il  possesso  dei  requisiti  che  conferiscono ai candidati i titoli
preferenziali  e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nel
successivo art. 21. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
    5.  I  candidati,  che  non  prestano  servizio  nella Guardia di
finanza,  utilmente  collocati  nelle  graduatorie  finali  di cui al
successivo  art. 21,  devono  presentare  o  far pervenire al Comando
Provinciale  della  Guardia  di  finanza competente (ovvero al locale
Comando  Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle
d'Aosta),  a  pena  di  decadenza,  entro trenta giorni dalla data di
comunicazione dell'esito del concorso:
      a) se  di  sesso  maschile,  il  foglio  di  congedo illimitato
provvisorio  o  certificato dell'esito di leva rilasciato dal Comune,
per coloro che abbiano soltanto concorso alla leva;
      b) copia  autenticata  dello  stato di servizio o del foglio di
congedo  illimitato  o del foglio matricolare, per coloro che abbiano
prestato o prestino servizio militare;
      c) domanda  diretta  al  Ministero  della  difesa,  con  cui il
candidato,  che  riveste  lo  status  di  ufficiale  di  complemento,
ufficiale   in   ferma   prefissata,   ufficiale   delle   forze   di
completamento,  sergente  o  maresciallo,  chiede  di rinunciarvi per
conseguire  l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della
Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
    6.  I vincitori del concorso devono consegnare, direttamente alla
Scuola  Ispettori  e Sovrintendenti, all'atto della presentazione per
l'inizio  del  corso di formazione, il diploma in originale ovvero la
copia  autentica  del  certificato  attestante  il  conseguimento del
titolo  di  studio,  in  conformita'  dell'art.  18  del  decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    7.  Il  titolo di studio prescritto non puo' essere sostituito da
certificato di iscrizione ai corsi di laurea presso le universita'.
    8.  Il  vincitore  del  concorso per il posto riservato di cui al
precedente art. 1, comma 2, deve, inoltre, far pervenire al Centro di
Reclutamento  della  Guardia  di finanza, via della Batteria di Porta
Furba  n. 34  -  00181  Roma/Appio, a pena di decadenza, entro trenta
giorni   dalla   data   di  comunicazione  dell'esito  del  concorso,
l'attestato di cui al predetto art. 1.
    9.  I  documenti  di  cui  ai precedenti commi 3 e 5, lettera b),
devono  essere  di  data  posteriore  a  quella  di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
    10.  I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se
spediti  a  mezzo  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il
termine  per  ciascuno indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
    11.  I  documenti,  incompleti  o affetti da vizio sanabile, sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni decorrenti dalla data di restituzione.
    12.  Il  Centro  di Reclutamento impartira' disposizioni circa le
modalita'  e  i  termini  di  invio,  da  parte dei Reparti del Corpo
interessati,  delle  domande  di  partecipazione  al concorso e della
documentazione di cui al presente articolo.