Art. 7.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  generale  della Guardia di finanza o
dell'autorita'  dal  medesimo delegata, e' presieduta da un ufficiale
generale  della  Guardia  di  finanza  ed e' ripartita nelle seguenti
sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali  presieduta da un ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello:
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri;
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta  da  un  ufficiale  della Guardia di finanza e tre ufficiali
medici, membri;
      c)  sottocommissione  per  la  visita  medica  di revisione dei
candidati   giudicati   non   idonei  alla  visita  medica  di  primo
accertamento,  composta  da  due ufficiali della Guardia di finanza e
due  ufficiali  medici  (di  cui  uno di grado superiore a quello dei
medici  della  precedente  sottocommissione  o,  a  parita' di grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri;
      d)  sottocommissione  per  la valutazione delle prove di esame,
composta da:
        1) due ufficiali della Guardia di finanza;
        2)   due   professori   in  possesso  del  prescritto  titolo
accademico nelle materie oggetto di esame;
      e) sottocommissione   per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori.
    2.  Gli  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono essere in
servizio.
    3.  La  sottocommissione  esaminatrice per l'esame facoltativo di
una  o  piu'  lingue  estere  e  la  prova  facoltativa di conoscenza
dell'informatica  e'  quella  indicata  al  comma  1, lettera d), del
presente articolo, integrata, rispettivamente, da:
      a) docenti   abilitati  all'insegnamento  delle  lingue  estere
oggetto  dell'esame o, in mancanza, da un ufficiale o un ispettore in
servizio permanente della Guardia di finanza, qualificato conoscitore
della lingua stessa;
      b) un  ufficiale  o  un  ispettore in servizio permanente della
Guardia di finanza, impiegato nel settore dell'informatica.
    4.  Per  l'eventuale  valutazione delle prove scritta e orale dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione  e'  integrata da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore  della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato
di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
26 luglio  1976,  n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore.
    5.  Le  sottocommissioni,  per i lavori di rispettiva competenza,
possono   avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di  personale
specializzato  e  tecnico.  La  sottocommissione di cui al precedente
comma   1,   lettera   e),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli
accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
    6.  Gli  atti  compilati  dalle  sottocommissioni sono riveduti e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
    7. Le sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b), c), d) ed
e),  del  presente  articolo,  possono,  durante  lo  svolgimento dei
lavori,  avvalersi  di personale di sorveglianza all'uopo individuato
dal Centro di Reclutamento.