Art. 10. Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova orale e si effettuano in base al seguente programma. 2. Prove scritte: a) diritto penitenziario; b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventuno/trentesimi per ciascuna delle prove scritte. 4. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria. 5. La prova orale non si intende superata se il candidato non avra' riportato la votazione di almeno ventuno/trentesimi. 6. I candidati possono, solo qualora lo abbiano indicato nella domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e con una prova facoltativa concernente elementi d'informatica. 7. Ai candidati che superano le prove facoltative e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio. 8. L'ammissione alla prova orale con l'indicazione del voto riportato alla prova scritta e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere la prova orale stessa. 9. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale. 10. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 11. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del dipartimento.