Art. 10.

                            Prove d'esame

    1.  Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova
orale e si effettuano in base al seguente programma.
    2. Prove scritte:
      a) diritto penitenziario;
      b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare
riferimento   alle   norme   concernenti   l'attivita'   di   polizia
giudiziaria.
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  una  votazione  non  inferiore  a  ventuno/trentesimi  per
ciascuna delle prove scritte.
    4.  La  prova  orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle
prove    scritte,    anche   su   diritto   costituzionale,   diritto
amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
    5.  La  prova  orale  non si intende superata se il candidato non
avra' riportato la votazione di almeno ventuno/trentesimi.
    6.  I  candidati  possono, solo qualora lo abbiano indicato nella
domanda,  integrare  il  colloquio  con  una prova facoltativa in una
delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco e con una
prova facoltativa concernente elementi d'informatica.
    7.  Ai  candidati che superano le prove facoltative e' attribuito
un  punteggio  fino  ad un massimo di 1.50 per ciascuna prova, che va
aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.
    8.  L'ammissione  alla  prova  orale  con  l'indicazione del voto
riportato  alla  prova  scritta e' portata a conoscenza del candidato
almeno  venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere la prova
orale stessa.
    9.  La  votazione complessiva e' data dalla somma della media dei
voti  riportati  nelle  prove scritte e del voto ottenuto nella prova
orale.
    10. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche.
    11.  Al  termine  di  ogni  seduta  la  commissione  esaminatrice
formera'  l'elenco  dei  candidati,  con  l'indicazione  del  voto da
ciascuno riportato.
    12.  L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della
commissione,  e'  affisso,  nel medesimo giorno, in apposito albo del
dipartimento.