Art. 11.

                      Accertamenti psico-fisici

    1.  Dopo aver superato la prova preliminare e le prove d'esame, i
candidati  ad  eccezione di quelli di cui all'art. 1 comma 2, lettera
c),  sono  sottoposti,  nel  luogo,  giorno ed ora, che verranno loro
preventivamente   comunicati,   agli   accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali.
    2.   Gli   accertamenti   psico-fisici  sono  effettuati  da  una
commissione  composta  da  un  dirigente  medico che la presiede e da
quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione
penitenziaria  ovvero  individuabili  secondo  le modalita' di cui al
comma  secondo  dell'art.  120  del  d.lgs. n. 443/92. Le funzioni di
segretario  della  predetta  commissione  e' svolta da un funzionario
dell'Amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava,   ovvero  appartenente  all'area  funzionale  C  -  posizione
economica C2.
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  il
candidato  e'  sottoposto  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio.
    4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le
prove  strumentali  e di laboratorio, il Ministero della giustizia e'
autorizzato  ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto
di  diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che non
puo'  superare  la  retribuzione spettante al personale di pari grado
dell'amministrazione statale.
    5.  Il  giudizio  di  idoneita' o di non idoneita' espresso dalla
commissione  medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore    generale    del    personale    e    della    formazione
dell'amministrazione penitenziaria.
    6.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione  medica,  puo'  essere  prevista  la nomina di uno o piu'
presidenti  supplenti,  di uno o piu' componenti supplenti e di uno o
piu'  segretari  supplenti,  da  effettuarsi con lo stesso decreto di
costituzione  della  commissione medica esaminatrice o con successivo
provvedimento.