Art. 11. Accertamenti psico-fisici 1. Dopo aver superato la prova preliminare e le prove d'esame, i candidati ad eccezione di quelli di cui all'art. 1 comma 2, lettera c), sono sottoposti, nel luogo, giorno ed ora, che verranno loro preventivamente comunicati, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. 2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un dirigente medico che la presiede e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma secondo dell'art. 120 del d.lgs. n. 443/92. Le funzioni di segretario della predetta commissione e' svolta da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C - posizione economica C2. 3. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio. 4. Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato mediante contratto di diritto privato, corrispondendo ad esso la retribuzione stabilita con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'amministrazione statale. 5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica e' definitivo e comporta, in caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria. 6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione medica, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione medica esaminatrice o con successivo provvedimento.