Art. 12.

                      Accertamenti attitudinali

    1.   I   candidati   che   risultano   idonei  agli  accertamenti
psico-fisici  sono  sottoposti  ad  un  esame attitudinale diretto ad
accertare  il  possesso,  ai  fini del servizio penitenziario, di una
personalita'   sufficientemente   matura   con  stabilita'  del  tono
dell'umore,   delle  capacita'  di  controllare  le  proprie  istanze
istintuali,  di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo
alle  capacita'  di  critica  e  di  autocritica  ed  al  livello  di
autostima.
    2.  La  commissione  esaminatrice  che  procede agli accertamenti
attitudinali  e'  composta  da  un presidente scelto tra i funzionari
dell'Amministrazione  Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da
due  funzionari  con  qualifica  non  inferiore  alla  ottava, ovvero
appartenente   all'area  funzionale  C  posizione  economica  C2,  in
possesso  del  titolo  di  selettore  e  da  due  psicologi  o medici
specializzati  in  psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le
funzioni    di    segretario    sono   svolte   da   un   funzionario
dell'Amministrazione  Penitenziaria  con  la  qualifica non inferiore
all'ottava,  ovvero  appartenenti  all'area  funzionale  C  posizione
economica C2.
    3.   Ai   fini   dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti
attitudinali,  al  candidato  e' proposta, dalla commissione prevista
dal precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a
scelta   multipla,   collettive   ed  individuali,  integrata  da  un
colloquio.
    4.  Le  domande  a  risposta  sintetica  o a scelta multipla sono
predisposte  avuto  riguardo  alle  funzioni ed ai compiti propri del
ruolo  e  della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira e sono
approvate  con  decreto del Ministro della giustizia, su proposta del
Capo  del  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono
aggiornate   sulla   base  dei  contatti  e  relazioni  con  istituti
specializzati  pubblici  universitari,  per seguire i progressi della
psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale.
    5.  Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede
di   accertamento   delle  qualita'  attitudinali,  e'  definitivo  e
comporta,  in  caso  di  non idoneita', l'esclusione dal concorso che
viene  disposta  con  decreto  motivato  del  Direttore  generale del
personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.
    6.  Per  supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione  attitudinale,  puo'  essere  prevista la nomina di uno o
piu'  presidenti  supplenti,  di uno o piu' componenti supplenti e di
uno  o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto
di  costituzione  della  commissione  esaminatrice  o  con successivo
provvedimento.