Art. 12. Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici sono sottoposti ad un esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istintuali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima. 2. La commissione esaminatrice che procede agli accertamenti attitudinali e' composta da un presidente scelto tra i funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica dirigenziale, da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C posizione economica C2, in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con la qualifica non inferiore all'ottava, ovvero appartenenti all'area funzionale C posizione economica C2. 3. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione prevista dal precedente comma 2, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio. 4. Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri del ruolo e della qualifica cui il candidato stesso aspira e sono approvate con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Esse sono aggiornate sulla base dei contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale e internazionale. 5. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria. 6. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione attitudinale, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.