Art. 15.

                        Graduatoria di merito

    1.  Ultimate  le  prove  d'esame,  e  i  successivi  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali, la commissione forma la graduatoria di
merito,  sulla  base  del  punteggio finale, determinato ai sensi del
precedente art. 10, comma 9, conseguito da ciascun candidato.
    2.  A  parita' di merito saranno applicate le preferenze previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.