Art. 17.

                      Pubblicazione graduatoria

    1.  La  graduatoria  dei  vincitori  e  quella  degli idonei sono
pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia.
    2.  Di  tale  pubblicazione  viene  data  notizia mediante avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3.  Dalla  data  di  pubblicazione del suddetto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.