Art. 17. Pubblicazione graduatoria 1. La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia. 2. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.