Art. 2.

            Requisiti e condizioni per la partecipazione

    1. Per la partecipazione al concorso per la nomina alla qualifica
iniziale   del   ruolo  direttivo  ordinario  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  sono  ammessi  a  partecipare  gli aspiranti di ambo i
sessi, in possesso dei seguenti requisiti:
      a)   1 diploma   di  laurea  in  giurisprudenza  o  in  scienze
politiche,  ovvero  in  economia  e  commercio  purche'  siano  stati
sostenuti gli esami di diritto penale e diritto processuale penale, e
lauree   equipollenti,   conseguiti   presso  una  universita'  della
Repubblica  italiana o presso un istituto di istruzione universitario
equiparato,  rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima
del  suo  adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative ;
    ovvero:
        2 laurea  specialistica  conseguita  presso  una  universita'
della   Repubblica  italiana  o  presso  un  istituto  di  istruzione
universitario  equiparato appartenente ad una delle classi di laurea,
equiparata  ai  diplomi  di  laurea  di  cui al punto 1, ai sensi del
decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  di  concerto  con  il Ministro della funzione pubblica del 5
maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto
2004;
      b) non  aver  superato  il  trentaduesimo  anno di eta'. Non si
applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di
eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi;
      c) cittadinanza italiana;
      d) avere il godimento dei diritti civili e politici;
      e) essere  in  possesso  delle qualita' morali e di condotta di
cui  all'art.  124,  del  regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come  modificato  dall'art.  6  comma  2  del  decreto legislativo 17
novembre  1997,  n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della legge 1°
febbraio 1989, n. 53;
      f) avere  l'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio di
polizia, cosi' come previsto rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 6 dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, e
successive  modificazioni e integrazioni, di cui da ultimo il decreto
del Ministro dell'interno del 30 giugno 2003, n. 198, con riferimento
ai  concorsi  pubblici per la nomina a vice commissario della Polizia
di Stato, ed in particolare:
        1) sana e robusta costituzione fisica;
        2) statura  non  inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,61
per  le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l'efficienza delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono   rispecchiare   un'armonia  atta  a  configurare  la  robusta
costituzione    e   la   necessaria   agilita'   indispensabile   per
l'espletamento del servizio di polizia;
        3) senso  cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione  notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e stereoscopica
sufficiente;
        4) visus  corretto  non  inferiore a 10/10 in ciascun occhio,
con  correzione  massima  complessiva  di tre diottrie per i seguenti
vizi  di  rifrazione:  miopia,  ipermetropia,  astigmatismo  semplice
(miopico  od ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva
dei   singoli  vizi  di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto  e
l'astigmatismo misto;
      g) essere  in  regola,  per  i candidati di sesso maschile, nei
riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi a prestare
servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile.
    2. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere in
possesso dei prescritti requisiti di cui al comma 1, ad eccezione del
limite  d'eta' nonche' quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera f),
e  non  deve  aver  riportato,  nel  precedente biennio, una sanzione
disciplinare  pari  o  piu'  grave  della deplorazione. Si applicano,
altresi',  le disposizioni contenute negli artt. 93 e 205 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per le quali
sono  esclusi  dal  concorso,  il  personale appartenente al Corpo di
Polizia   Penitenziaria  sospeso  cautelarmene  dal  servizio  ed  il
personale  che  nel  triennio  precedente  ha  riportato  un giudizio
complessivo inferiore a «buono».
    3.  Ai  sensi  dell'art.  7, comma 3, del decreto legislativo del
21 maggio   2000,   n.   146,  se  i  posti  riservati  al  personale
appartenente al Corpo di polizia penitenziaria non vengono coperti, i
posti  resi  disponibili  sono assegnati ai candidati idonei, in base
alla graduatoria del concorso.
    4.  Al  concorso  non  sono ammessi coloro che sono stati espulsi
dalle  Forze  Armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti
da  pubblici  uffici, e che hanno riportato condanna a pena detentiva
per   reati   non  colposi  o  sono  stati  sottoposti  a  misura  di
prevenzione.
    5.  I  suddetti  requisiti  debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso.