Art. 3.

                       Esclusione dal concorso

    1.  Sono  esclusi  dal  concorso  i candidati non in possesso dei
requisiti previsti dal precedente art. 2.
    2.  A norma dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  non possono essere ammessi al
concorso  coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione.
    3.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n. 3, non possono,
altresi',  concorrere  coloro  che siano stati dichiarati decaduti da
altro  impiego  presso  una pubblica amministrazione, per i motivi di
cui   alla  lettera  a),  dell'art.  127  dello  stesso  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    4.  L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause
di   esclusione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  la
sussistenza  dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla
legge   per   l'accesso   al   ruolo   del  personale  della  Polizia
Penitenziaria,  nonche'  l'idoneita'  psico-fisica ed attitudinale al
servizio di polizia dei candidati.
    5.  Per  difetto  dei  prescritti  requisiti  sara'  disposta, in
qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del
Direttore  generale del personale e della formazione del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.