Art. 3. Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi dal concorso i candidati non in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 2. A norma dell'art. 2, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. 3. A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresi', concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera a), dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le cause di esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti dalla legge per l'accesso al ruolo del personale della Polizia Penitenziaria, nonche' l'idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia dei candidati. 5. Per difetto dei prescritti requisiti sara' disposta, in qualunque momento, l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.