Art. 6.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La  commissione  esaminatrice  per lo svolgimento della prova
preliminare,  nonche' delle prove di esame, di cui al successivo art.
7  del presente bando, e' composta da un consigliere di Stato o da un
magistrato  o  avvocato  dello Stato di corrispondente qualifica o un
dirigente  generale  o  equiparato,  con  funzioni di presidente e da
altri   quattro   membri,   tra   i  funzionari  dell'amministrazione
penitenziaria con qualifica dirigenziale.
    2.    Svolge   le   funzioni   di   segretario   un   funzionario
dell'amministrazione  penitenziaria  con qualifica non inferiore alla
ottava,   ovvero   appartenente   all'area  funzionale  C  (posizione
economica C2).
    3.  Per  supplire  ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti
supplenti,  di  uno  o  piu'  componenti  supplenti  e  di uno o piu'
segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di
costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo
provvedimento.
    4. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando
di   concorso   e   all'informatica,   la  commissione  esaminatrice,
limitatamente  all'espletamento delle predette prove, e' integrata da
un esperto nelle lingue straniere ed informatica.
    5.  La commissione e' nominata con decreto del Direttore generale
del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.