Art. 6. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova preliminare, nonche' delle prove di esame, di cui al successivo art. 7 del presente bando, e' composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o un dirigente generale o equiparato, con funzioni di presidente e da altri quattro membri, tra i funzionari dell'amministrazione penitenziaria con qualifica dirigenziale. 2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione penitenziaria con qualifica non inferiore alla ottava, ovvero appartenente all'area funzionale C (posizione economica C2). 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' presidenti supplenti, di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 4. Per le prove relative alle lingue straniere indicate nel bando di concorso e all'informatica, la commissione esaminatrice, limitatamente all'espletamento delle predette prove, e' integrata da un esperto nelle lingue straniere ed informatica. 5. La commissione e' nominata con decreto del Direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.