Art. 7.

                         Prova preselettiva

    1.  Nel  caso in cui il numero delle domande sia superiore a 1500
verra'  effettuata  una  prova  preselettiva  volta  a determinare il
numero dei candidati da ammettere alle successive prove.
    2.  La  prova  e' articolata in una serie di domande a risposta a
scelta   multipla,   vertenti   sulle   seguenti   materie:   diritto
penitenziario,  diritto  penale  e  diritto  processuale  penale  con
particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia
giudiziaria,   diritto   costituzionale,   diritto  amministrativo  e
ordinamento dell'amministrazione penitenziaria.
    3.  Le  domande  concernenti  le sopraindicate discipline saranno
pubblicate   sul   sito   web   www.polizia-penitenziaria.it   almeno
quarantacinque giorni prima della prova preselettiva.
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande a risposta a
scelta  multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
    5.   La  commissione  stabilisce  preventivamente  i  criteri  di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
    6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione
all'atto   della   predisposizione   delle   serie   di   domande  da
somministrare.
    7.   I   candidati   non   possono  avvalersi  durante  la  prova
preselettiva   di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei alla memorizzazione delle
informazioni o alla trasmissione dei dati.