Art. 7. Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero delle domande sia superiore a 1500 verra' effettuata una prova preselettiva volta a determinare il numero dei candidati da ammettere alle successive prove. 2. La prova e' articolata in una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle seguenti materie: diritto penitenziario, diritto penale e diritto processuale penale con particolare riferimento alle norme concernenti l'attivita' di polizia giudiziaria, diritto costituzionale, diritto amministrativo e ordinamento dell'amministrazione penitenziaria. 3. Le domande concernenti le sopraindicate discipline saranno pubblicate sul sito web www.polizia-penitenziaria.it almeno quarantacinque giorni prima della prova preselettiva. 4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta multipla, l'amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 5. La commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. 6. La durata della prova sara' stabilita dalla stessa commissione all'atto della predisposizione delle serie di domande da somministrare. 7. I candidati non possono avvalersi durante la prova preselettiva di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione delle informazioni o alla trasmissione dei dati.