Art. 9. Modalita' di svolgimento delle prove preselettive 1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti di lettura ottica. 2. La prova preselettiva si intende superata dai candidati che riportano una valutazione non inferiore a 6 decimi, sempreche' si classifichino entro il limite di cui al successivo comma; 3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso, nonche', in soprannumero i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. 5. La graduatoria e' resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web della polizia penitenziaria (www.polizia-penitenziaria.it alla voce «concorsi»). Della pubblicazione della graduatoria stessa sara' data notizia mediante avviso nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di cui all'art. 8, comma 1. 7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.