Art. 9.

          Modalita' di svolgimento delle prove preselettive

    1.  La  correzione  degli elaborati e l'attribuzione del relativo
punteggio  vengono  effettuati  con idonea strumentazione automatica,
utilizzando procedimenti di lettura ottica.
    2.  La  prova  preselettiva si intende superata dai candidati che
riportano  una  valutazione  non  inferiore a 6 decimi, sempreche' si
classifichino entro il limite di cui al successivo comma;
    3. Sulla base dei risultati della prova preselettiva e' ammesso a
sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte
i  posti  messi  a concorso, nonche', in soprannumero i candidati che
abbiano  riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i
limiti dell'aliquota predetta.
    4.  Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito.
    5.  La  graduatoria  e'  resa pubblica mediante pubblicazione sul
sito  web  della  polizia penitenziaria (www.polizia-penitenziaria.it
alla  voce  «concorsi»). Della pubblicazione della graduatoria stessa
sara'  data notizia mediante avviso nella medesima Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» di
cui all'art. 8, comma 1.
    7.  La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti.