Art. 11. Periodo di prova I vincitori assunti in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di tre mesi, non rinnovabile ne' prorogabile alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia stato risolto da una delle parti il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.