Art. 11.

                          Periodo di prova

    I  vincitori  assunti  in servizio sono soggetti ad un periodo di
prova  della durata di tre mesi, non rinnovabile ne' prorogabile alla
scadenza.
    Decorso  il  periodo  di  prova  senza  che il rapporto sia stato
risolto  da  una  delle  parti il dipendente si intende confermato in
servizio   e   gli   viene   riconosciuta   l'anzianita'  dal  giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.