Art. 7. Prove di esame Le prove di esame si articoleranno in una prova scritta, una prova pratica e in una prova orale sui seguenti argomenti: prima prova scritta: nozioni di diritto pubblico, di legislazione universitaria e sulla normativa concernente le competenze professionali; seconda prova pratica: elaborazione di un atto progettuale nei limiti delle competenze professionali. La prova orale vertera' sulle medesime materie oggetto delle prove scritte, sull'ordinamento universitario nonche' sull'accertamento della conoscenza dell'uso dell'apparecchiature informatiche e della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazione di qualunque specie, ne' usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere. Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana. Il diario delle prove d'esame sara' comunicato mediante raccomandata a.r. non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. La convocazione per la prova orale avverra' con la stessa modalita' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle prime due prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nei titoli e nelle prime due prove. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di ricoscimento. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che verra' affisso nella sede di esame. L'assenza del candidato alle prove scritta e pratica e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.