Art. 7.

                           Prove di esame

    Le  prove  di  esame  si  articoleranno in una prova scritta, una
prova pratica e in una prova orale sui seguenti argomenti:
      prima   prova   scritta:   nozioni   di  diritto  pubblico,  di
legislazione   universitaria   e   sulla   normativa  concernente  le
competenze professionali;
      seconda  prova pratica: elaborazione di un atto progettuale nei
limiti delle competenze professionali.
    La  prova  orale  vertera'  sulle  medesime materie oggetto delle
prove     scritte,     sull'ordinamento     universitario     nonche'
sull'accertamento   della  conoscenza  dell'uso  dell'apparecchiature
informatiche  e della conoscenza di una lingua straniera a scelta del
candidato tra inglese e francese.
    I  candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere, appunti
manoscritti,  libri  o  pubblicazione  di qualunque specie, ne' usare
telefoni  cellulari  ed apparecchiature elettroniche di alcun genere.
Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana.
    Il   diario   delle   prove  d'esame  sara'  comunicato  mediante
raccomandata a.r. non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
    La  convocazione  per  la  prova  orale  avverra'  con  la stessa
modalita'  non  meno  di  venti  giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  una  votazione  di  almeno 21/30 o equivalente in ciascuna
delle prime due prove.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione con l'indicazione del voto riportato nei titoli e
nelle prime due prove.
    La  prova  orale  non  si  intende  superata  se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di ricoscimento.
    Le  sedute  della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Al  termine  di  ogni  seduta  della  prova  orale la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati, che verra' affisso
nella sede di esame.
    L'assenza  del  candidato  alle prove scritta e pratica e/o orale
sara'  considerata  come  rinuncia  alle  prove,  qualunque ne sia la
causa.