Art. 7.

                           Prove di esame

    Le  prove di esame si articoleranno in due prove scritte e in una
prova orale sui seguenti argomenti:
      prima prova scritta: nozioni di diritto pubblico e legislazione
universitaria    con    particolare    riferimento    all'ordinamento
dell'Universita' degli studi di Macerata;
      seconda prova scritta: nozioni sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze   delle   amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
      prova  orale:  vertera'  sulle  medesime  materie oggetto delle
prove  scritte,  nonche'  sull'accertamento  della  conoscenza di una
lingua  straniera  a  scelta  del  candidato tra inglese e francese e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse.
    I  candidati  non  possono  portare  carta  da  scrivere, appunti
manoscritti,  libri  o  pubblicazioni  di qualunque specie, ne' usare
telefoni  cellulari  ed apparecchiature elettroniche di alcun genere.
Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana.
    Il   diario   delle   prove  d'esame  sara'  comunicato  mediante
raccomandata a.r. non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle
prove medesime.
    La  convocazione  per  la  prova  orale  avverra'  con  la stessa
modalita'  non  meno  di  venti  giorni prima dello svolgimento della
prova stessa.
    Saranno   ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato  una  votazione  di  almeno 21/30 o equivalente in ciascuna
delle prime due prove.
    Ai  candidati  che conseguono l'ammissione alla prova orale viene
data  comunicazione con l'indicazione del voto riportato nei titoli e
nelle prove scritte.
    La  prova  orale  non  si  intende  superata  se il candidato non
ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
    Le  sedute  della commissione esaminatrice durante lo svolgimento
della prova orale sono pubbliche.
    Al  termine  di  ogni  seduta  della  prova  orale la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati, che verra' affisso
nella sede di esame.
    L'assenza  del  candidato  alle  prove  scritte  e/o  orale sara'
considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.