Art. 7. Prove di esame Le prove di esame si articoleranno in due prove scritte, di cui una a contenuto teorico pratico e in una prova orale sui seguenti argomenti: prima prova scritta: statistica descrittiva ed esplorativa univariata e multivariata; teoria delle variabili casuali; campioni casuali e distribuzioni campionarie; teoria degli stimatori; test delle ipotesi. seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: tendera' a valutare le conoscenze informatiche di base, relative all'uso del foglio elettronico e del package statistico SPSS. La prova orale vertera' sulle medesime materie oggetto delle prove scritte, sull'ordinamento universitario nonche' sull'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato tra inglese e francese. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazione di qualunque specie, ne' usare telefoni cellulari ed apparecchiature elettroniche di alcun genere. Potranno consultare solamente dizionari della lingua italiana. Il diario delle prove d'esame sara' comunicato mediante raccomandata AR non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. La convocazione per la prova orale avverra' con la stessa modalita' non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 21/30 o equivalente in ciascuna delle prime due prove. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale viene data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nei titoli e nelle prove scritte. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 21/30 o equivalente. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta della prova orale la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che verra' affisso nella sede di esame. L'assenza del candidato alle prove scritte e/o orale sara' considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.