Art. 4.

                       Esclusione dal concorso

    L'ammissione  al  concorso  avviene  con la piu' ampia riserva di
accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
    Sono esclusi dal concorso:
      -  i  candidati  che  hanno  spedito o presentato la domanda di
ammissione oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;
      - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione priva
della  sottoscrizione  autografa  o  che  non  hanno  allegato  copia
fotostatica di un documento di identita';
      -  i  candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione non
completamente compilata;
      - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione senza
aver  riportato  l'intero  contenuto  del modulo allegato al presente
bando;
      -  i  candidati  che  hanno  inoltrato la domanda di ammissione
tramite telex o telegramma o telefax;
      - i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione dalla
quale  non  risulti  il  possesso di tutti i requisiti prescritti per
l'ammissione al concorso.
    L'esclusione   dal   concorso  e'  disposta  dal  Presidente  del
Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  con provvedimento
motivato.
    Il  Consiglio  Nazionale  dei Dottori Commercialisti comunica per
iscritto  agli interessati il provvedimento di esclusione al recapito
indicato nella domanda.