Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice.
    Qualora   l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa  subentra  altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di  una  o  piu' borse di studio finanziate da enti
esterni,  i  candidati  possono  scegliere  di  quale borsa fruire in
relazione alla loro posizione nella graduatoria generale di merito.
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 10.561,54 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente(1).
    Le   somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o
sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   Istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    (1)  Alla  data  di  emanazione  del  presente bando la normativa
vigente  prevede,  ex  art. 2,  comma  26  della  legge n. 335/1995 e
successive  modifiche  e  integrazioni, che la borsa di dottorato sia
assoggettabile  a  contributo INPS, pari al 10% o al 18%, 20%, di cui
1/3  a carico del dottorando.     La borsa di studio e' aumentata del
50%,  per  eventuali periodi di permanenza all'estero autorizzati dal
coordinatore o dal Collegio dei docenti.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
dottorato.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.