Art. 4. Durata in carica 1. L'incarico di direttore di dipartimento ha durata di cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. 2. Le attivita' del direttore di dipartimento sono valutate con periodicita' biennale dal consiglio di amministrazione, in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti e concordati in sede di nomina. In caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, il direttore puo' essere rimosso dall'incarico con atto del presidente, previa deliberazione del consiglio di amministrazione.