Art. 4.

                          Durata in carica

    1.  L'incarico  di  direttore di dipartimento ha durata di cinque
anni e puo' essere confermato una sola volta.
    2.  Le  attivita' del direttore di dipartimento sono valutate con
periodicita'  biennale dal consiglio di amministrazione, in relazione
al  raggiungimento  degli  obiettivi definiti e concordati in sede di
nomina.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  di tali obiettivi, il
direttore  puo' essere rimosso dall'incarico con atto del presidente,
previa deliberazione del consiglio di amministrazione.