Art. 7. Costituzione del rapporto di lavoro Approvata la graduatoria come indicato nel precedente art. 6, l'Amministrazione provvede alla stipulazione, con il vincitore, del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario di lavoro a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati. Il contratto di lavoro avra' la durata di un anno e potra' essere prorogato fino al limite massimo di ulteriori due anni, e comunque, non oltre la durata del progetto «DEDEL-SDEC» e nei limiti della disponibilita' economica dello specifico finanziamento. In tale contratto sono indicati la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro, la categoria, l'area e il livello retributivo, la sede di destinazione, la causale del rapporto di lavoro e il termine finale. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.