Art. 3.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti:
    1)  cittadinanza  italiana (sono equiparati ai cittadini italiani
gli  italiani  non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
    2) iscrizione nelle liste elettorali;
    3)  possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado; i
diplomi  conseguiti  all'estero  saranno  considerati  utili  purche'
riconosciuti  equipollenti  ad  uno  dei diplomi italiani: a tal fine
nella   domanda  di  concorso  devono  essere  indicati,  a  pena  di
esclusione,   gli   estremi   del   provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla  normativa  vigente; le equipollenze devono sussistere alla data
di scadenza per la presentazione delle domande.
    4) idoneita' fisica all'impiego; l'Amministrazione ha facolta' di
sottoporre  a  visita medica di controllo i vincitori del concorso in
base alla normativa vigente.
    Per  essere  ammessi  al  concorso i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea debbono possedere i seguenti requisiti generali:
      a) godere  dei  diritti  civili e politici anche negli stati di
appartenenza o di provenienza;
      b) essere  in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  essere  ammessi  al concorso coloro che siano stati
destituiti o dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale
per  averlo  conseguito  mediante  la produzione di documenti falsi o
viziati  da  invalidita'  non  sanabile ai sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
l0 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  di  ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    Con  provvedimento motivato l'amministrazione potra' disporre, in
qualsiasi   momento,   anche   successivamente  all'espletamento  del
concorso  -  cui, pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva -
l'esclusione   dal  concorso  medesimo  per  difetto  dei  prescritti
requisiti.