Art. 10.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  sono  assegnate  in  base alla graduatoria
generale di merito redatta dalla competente commissione esaminatrice.
    Qualora   l'avente  titolo  rinunci  alla  borsa  subentra  altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    In  presenza  di una o piu' borse di dottorato finanziate da enti
esterni,  i  candidati possono scegliere di quale fruire in relazione
alla  loro posizione nella graduatoria generale di merito. Qualora la
borsa  finanziata da enti esterni vincoli l'erogazione della stessa a
specifiche   tematiche  di  tesi,  il  candidato  puo'  scegliere  se
accettare  la  borsa  o  rinunciarvi.  In  caso  di  accettazione  il
candidato sara' tenuto a menzionare l'ente finanziatore nella tesi di
dottorato  e,  a  consegnare,  all'ottenimento  del titolo, una copia
della tesi all'ente finanziatore stesso.
    L'importo annuo della borsa di studio ammonta a euro 10.561,54 al
lordo  di  eventuali  oneri  a  carico  del dottorando previsti dalla
normativa vigente 1.
    Le   somme  vengono  erogate,  di  norma,  a  cadenza  bimestrale
anticipata, salvo recupero di indebito per le ipotesi di esclusione o
sospensione del dottorando.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    La  borsa  di  studio  e'  aumentata  del  50%,  per i periodi di
permanenza all'estero autorizzati dal coordinatore o dal Collegio dei
docenti.
    Previo   mantenimento   dei   requisiti   di  merito,  la  durata
dell'erogazione  della  borsa di studio e' pari all'intera durata del
ciclo.
    Le  sospensioni  della  frequenza del corso di durata superiore a
trenta giorni comportano la sospensione dell'erogazione della borsa.