Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita' di studio e di ricerca,
secondo  i programmi e le modalita' fissate dal Collegio dei docenti,
come specificato all'art. 3 del presente bando.
    I dottorandi impegnati in un programma di co-tutela di tesi hanno
altresi'  l'obbligo  di  seguire  le attivita' di studio e di ricerca
fissate secondo l'apposita convenzione con l'universita' straniera.
    Ogni  dottorando, nel periodo compreso tra l'inizio del secondo e
la  fine  del terzo anno di corso, e' tenuto a trascorrere un periodo
minimo  di  sei  mesi  (non  necessariamente continuativi) di ricerca
presso  istituti  stranieri,  salva  espressa deroga del Collegio dei
docenti su richiesta dell'interessato.
    A seguito della valutazione dell'attivita' svolta dal dottorando,
il Collegio dei docenti puo', con motivata deliberazione, proporre al
rettore la sua esclusione dalla scuola.
    Le  borse di studio, finanziate da enti esterni, che prevedano lo
svolgimento  di  una  specifica  attivita'  di ricerca, vincolano gli
assegnatari allo svolgimento di tale attivita'.
    L'Universita'  garantisce  nel  periodo di frequenza del corso la
copertura   assicurativa  per  infortuni  e  responsabilita'  civile,
limitatamente  alle  attivita'  che  si  riferiscono  al dottorato di
ricerca.
    Il  pubblico  dipendente  ammesso  al  dottorato  di ricerca puo'
domandare  di essere collocato, fin dall'inizio e per tutta la durata
del  corso  di  dottorato, in aspettativa per motivi di studio, senza
assegni,  e  puo'  usufruire  della borsa di studio, ove ricorrano le
condizioni richieste.
    1Alla  data di emanazione del presente bando la normativa vigente
prevede,  ex  art.  2, comma 26, della legge n. 335/1995 e successive
modifiche   e   integrazioni,   che   la   borsa   di  dottorato  sia
assoggettabile a contributo INPS, pari al 10% o al 18,20%, di cui 1/3
a carico del dottorando.
    In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa
di  studio,  o  di  rinuncia  a  questa, l'interessato in aspettativa
conserva  il  trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in
godimento  da  parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e'
instaurato  il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del
dottorato  di  ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione
pubblica  cessi  per volonta' del dipendente nei due anni successivi,
e'  dovuta  la ripetizione degli importi corrisposti durante il corso
di dottorato.