Art. 12.

                      Conseguimento del titolo

    A  conclusione  del ciclo, il dottorando sostiene un esame finale
davanti  ad  una  commissione  giudicatrice  nominata dal rettore, su
designazione  del  Collegio dei docenti in conformita' al regolamento
di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca.
    Il  dottorando  discute  la  tesi  nella lingua concordata con il
coordinatore.
    Il  dottorando  che  abbia  sostenuto  l'esame  finale  con esito
positivo consegue il titolo di dottore di ricerca.