Art. 12. Conseguimento del titolo A conclusione del ciclo, il dottorando sostiene un esame finale davanti ad una commissione giudicatrice nominata dal rettore, su designazione del Collegio dei docenti in conformita' al regolamento di Ateneo in materia di scuole di dottorato di ricerca. Il dottorando discute la tesi nella lingua concordata con il coordinatore. Il dottorando che abbia sostenuto l'esame finale con esito positivo consegue il titolo di dottore di ricerca.