Art. 12-bis.

                          Dottorato europeo

    Il   dottorato   prevede   la   possibilita'   di  conseguire  il
riconoscimento  di  carattere  europeo  a  condizione  che rispetti i
requisiti  richiesti dalla dichiarazione della conferenza dei rettori
dell'Unione europea, formulata al Congresso di Salamanca del 1991.
    In particolare, in questi casi:
      1)  la  tesi  dottorale  dovra'  essere approvata da almeno due
docenti,   di   almeno   due   istituzioni  di  istruzione  superiore
appartenenti  a  due Stati europei diversi dallo Stato in cui la tesi
sara' discussa;
      2)  almeno  uno dei membri della commissione giudicatrice sara'
un professore di uno dei due Stati europei diversi dallo Stato in cui
la tesi sara' discussa;
      3)  almeno  una  parte della discussione della tesi avverra' in
una  lingua  ufficiale  diversa da quella dello Stato in cui ha luogo
l'esame finale;
      4)  la  preparazione  della  tesi  avra' luogo con attivita' di
ricerca  che  preveda  la permanenza all'estero in uno Stato europeo,
per  almeno  un  trimestre,  presso  le  strutture universitarie e di
ricerca  che  hanno  aderito  o  dichiarato  la  disponibilita'  alla
collaborazione con il dottorato.