Art. 6.

                          Titoli valutabili

    Ai  sensi  dell'art.  8 del regolamento d'ateneo, disciplinante i
procedimenti  di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato del
personale  tecnico  ed amministrativo, alla valutazione dei titoli e'
riservato  un  punteggio  pari  a 30 punti. Sono valutabili, purche',
attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con
il punteggio a fianco indicato:
      a) servizio  prestato  per un massimo di mesi 18 in qualita' di
lavoratore    subordinato    a   tempo   determinato   nella   stessa
professionalita' del posto messo a concorso:
        n.  1 per ogni mese di servizio pertinente prestato presso le
Universita'  oltre  i  12  mesi di attivita' lavorativa richiesta per
essere esonerati dalla preselezione;
        n. 0,50 punto per ogni mese di servizio prestato presso altre
pubbliche amministrazioni;
      b) inserimento  in graduatorie di merito di procedure selettive
di  categoria  corrispondente  o superiore a quella del posto messo a
concorso fino ad un massimo di punti 2;
      c) corsi  di formazione, specializzazioni post-laurea, borse di
studio,  dottorati  di ricerca, e pubblicazioni fino ad un massimo di
punti 10.
    La  valutazione  dei  titoli dei candidati che hanno sostenuto le
prove,  previa individuazione dei criteri e' effettuata dopo le prove
stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato della valutazione dei titoli sara' affisso all'albo
dell'ateneo    e    pubblicato    sul    sito    web    all'indirizzo
(www.unipa.it/concorsi).