Art. 5. Forma di presentazione della documentazione Tutti i titoli devono essere documentati con certificazione originale o in copia autenticata nei modi di legge. Il candidato puo' comprovare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'avviso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non e' richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualita' personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', possono essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e cio' ai sensi dell'art. 47 del cennato decreto del Presidente della Repubblica. Tale dichiarazione di conformita' puo' essere estesa anche alle pubblicazioni, che devono essere edite a stampa. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti. Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che: chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (ari. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); l'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio); qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75). Fatte salve le eccezioni di cui sopra, non saranno presi in considerazione titoli non documentati formalmente o presentati oltre il termine di scadenza dell'avviso. Nella certificazione, o nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', relativa ai servizi prestati, devono essere indicati; l'azienda presso cui si e' prestato o si presta servizio, le qualifiche o i profili professionali ricoperti, le figure professionali, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attivita' e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato, a tempo pieno/parziale, etc.). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato. Per la valutazione di attivita' prestate in base a rapporti convenzionali i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attivita' svolta e della durata, anche il monte ore settimanale. Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le case di cura convenzionate accreditate (art. 21 decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione. Le attivita' esperite con incarichi di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), il lavoro per obiettivi, le attivita' libero professionali o similari devono essere formalmente documentate, con tutti gli estremi indispensabili per la loro eventuale valutazione (tipo di contratto, eventuale monte ore globale, etc.). I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria o di rafferma, prestati presso le FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi delta legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.