Art. 5.

             Forma di presentazione della documentazione

    Tutti  i  titoli  devono  essere  documentati  con certificazione
originale o in copia autenticata nei modi di legge.
    Il  candidato puo' comprovare il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione all'avviso con dichiarazioni sostitutive da produrre
contestualmente  alla  domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni,
per le quali non e' richiesta autentica di firma, possono essere rese
per  stati,  qualita'  personali  e  fatti  (allegato n. 2), ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
    Le  dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di notorieta', possono
essere rese per stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta
conoscenza   dell'interessato   (allegato  n. 3),  e  cio'  ai  sensi
dell'art. 47 del cennato decreto del Presidente della Repubblica.
    Tale  dichiarazione  di conformita' puo' essere estesa anche alle
pubblicazioni,  che  devono  essere edite a stampa. La sottoscrizione
delle   dichiarazioni  sostitutive  presentate  contestualmente  alla
domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali
dichiarazioni  sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un
documento di riconoscimento.
    Tutte  le  agevolazioni  relative all'autocertificazione verranno
applicate purche' correttamente espresse e redatte in forma esaustiva
in tutte le componenti.
    Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola
specifica  che il candidato e' consapevole delle sanzioni penali, nel
caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di formazione o uso di atti
falsi,  richiamate  dall'art.  76  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
    Per  coloro  che effettuano autocertificazioni viene sottolineato
che:
      chiunque  rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa  uso,  e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in  materia  (ari.  76 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000);
      l'Amministrazione  e'  tenuta  ad  effettuare  idonei controlli
sulla  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con
le modalita' di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
      qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la
non  veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante
decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento
emanato  dall'Amministrazione  stessa  sulla base delle dichiarazioni
non veritiere (art. 75).
    Fatte  salve  le  eccezioni  di  cui  sopra, non saranno presi in
considerazione  titoli non documentati formalmente o presentati oltre
il termine di scadenza dell'avviso.
    Nella  certificazione,  o nella dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta', relativa ai servizi prestati, devono essere indicati;
l'azienda  presso  cui  si  e'  prestato  o  si  presta  servizio, le
qualifiche   o   i   profili   professionali   ricoperti,  le  figure
professionali,  le  date  iniziali  e  finali dei relativi periodi di
attivita'   e   la   tipologia   del   rapporto   di   lavoro  (tempo
determinato/indeterminato, a tempo pieno/parziale, etc.). Non saranno
valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.
    In  caso  di produzione di certificati originali saranno valutati
esclusivamente  i  servizi  le  cui attestazioni siano rilasciate dal
legale  rappresentante dell'ente presso cui gli stessi sono prestati,
o dal funzionario delegato.
    Per  la  valutazione  di  attivita'  prestate  in base a rapporti
convenzionali  i  relativi  certificati  di servizio devono riportare
oltre  che  l'indicazione dell'attivita' svolta e della durata, anche
il monte ore settimanale.
    Per  la  valutazione  dei  servizi resi con rapporto continuativo
presso le case di cura convenzionate accreditate (art. 21 decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220) anche quest'ultima
caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.
    Le  attivita' esperite con incarichi di collaborazione coordinata
continuativa  (co.co.co.),  il  lavoro  per  obiettivi,  le attivita'
libero   professionali   o   similari   devono   essere   formalmente
documentate,  con  tutti  gli  estremi  indispensabili  per  la  loro
eventuale   valutazione  (tipo  di  contratto,  eventuale  monte  ore
globale, etc.).
    I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di
richiamo  alle  armi,  di  ferma  volontaria  o di rafferma, prestati
presso  le  FF.AA. o nell'Arma dei Carabinieri, devono allegare copia
autenticata  del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini
della valutazione dello stesso ai sensi delta legge 24 dicembre 1986,
n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.