Art. 9.

                        Trattamento economico

    Relativamente  al  trattamento  economico  trovera'  applicazione
quanto  puntualmente  previsto  dall'art.  43  C.C.N.L. dirigenza dei
ruoli   sanitario,   professionale,  tecnico  ed  amministrativo  del
Servizio  sanitario  nazionale  del 3 novembre 2005, ed eventualmente
quanto  previsto  dall'art.  63, comma 5, del C.C.N.L. della medesima
area  dirigenziale  dell'8 giugno 2000 in merito alla retribuzione di
posizione  eccedente  il  minimo contrattuale attribuibile sulla base
della  graduazione  delle  funzioni,  anche  in  considerazione della
qualificazione  e  della  specializzazione  della professionalita' da
acquisire.