Art. 9. Trattamento economico Relativamente al trattamento economico trovera' applicazione quanto puntualmente previsto dall'art. 43 C.C.N.L. dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale del 3 novembre 2005, ed eventualmente quanto previsto dall'art. 63, comma 5, del C.C.N.L. della medesima area dirigenziale dell'8 giugno 2000 in merito alla retribuzione di posizione eccedente il minimo contrattuale attribuibile sulla base della graduazione delle funzioni, anche in considerazione della qualificazione e della specializzazione della professionalita' da acquisire.