Art. 10.

                  Iscrizioni ai corsi di dottorato

    1.  I  concorrenti  risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Universita'  degli  studi  di  Pavia - Ufficio borse e
dottorati  di  ricerca,  via  Ferrata  n. 1  -  27100 Pavia, entro il
termine   perentorio   di   quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo  a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione
al corso, la seguente documentazione:
      a) domanda   di  immatricolazione  al  corso  di  dottorato  di
ricerca,  redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione
e        disponibile        al        seguente        sito       web:
http://www.unipv.it/ricerca/dottorati/dottorati.html;
      b) una fotografia formato tessera;
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
      d) fotocopia del codice fiscale.
    2.  Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare:
      a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di laurea specialistica/magistrale, a corsi di master universitari, a
scuole di specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
      b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti
    oppure
    di    impegnarsi   a   richiedere   al   collegio   dei   docenti
l'autorizzazione  per  la  prosecuzione  dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato;
      c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
    3.  Il  candidato  che risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
      a) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    4.  I  titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi  di  dottorato,  dovranno  indicare  la  durata del rapporto di
collaborazione  e  l'ente  presso  il  quale  svolgono l'attivita' di
ricerca.
    5. Gli iscritti ai corsi di dottorato saranno tenuti al pagamento
dell'imposta  di bollo, pari ad Euro 14,62, della tassa regionale per
il  diritto  allo  studio  universitario, pari ad Euro 100,00 e della
assicurazione   infortuni,   pari  ad  Euro 6,50.  Le  modalita'  del
versamento  dell'imposta  di  bollo,  della  tassa  regionale e della
assicurazione  infortuni  saranno  comunicate agli interessati con la
lettera di ammissione al corso di dottorato di ricerca.
    6.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del  vincitore.  Qualora  da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.