Art. 5.

                      Commissione giudicatrice

    1.  Le  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi di ammissione ai
corsi  di  dottorato  sono  composte  da  tre commissari scelti fra i
docenti  ed  i  ricercatori universitari di ruolo afferenti alle aree
scientifico-disciplinari   alle   quali  si  riferisce  il  corso  di
dottorato.  Le  commissioni  possono essere integrate con non piu' di
due  esperti,  anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle
strutture pubbliche e private di ricerca.
    2.   La  commissione  giudicatrice  e'  tenuta  a  concludere  le
operazioni  concorsuali  entro sessanta giorni dalla data del decreto
rettorale di nomina.