Art. 8.

                  Ammissione ai corsi di dottorato

    1.  Il rettore, con proprio decreto, accerta la regolarita' degli
atti  concorsuali  ed  approva,  per  ciascun  corso di dottorato, la
graduatoria  generale  di  merito  unitamente a quella dei vincitori.
Sono  dichiarati  vincitori  i  candidati  utilmente  collocati nella
graduatoria   di   merito   sotto  condizione  dell'accertamento  dei
requisiti richiesti per l'ammissione alle prove di esame.
    2.  I  candidati  sono  ammessi  ai  corsi secondo l'ordine della
graduatoria  e  fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a
concorso  per  ogni  dottorato.  I  vincitori  dei  singoli  concorsi
decadono  qualora  non  esprimano la loro accettazione entro quindici
giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui hanno
ricevuto   la  lettera  di  ammissione  al  corso  di  dottorato.  In
corrispondenza  di  eventuali  rinunce  degli  aventi  diritto  prima
dell'inizio  del  corso,  subentreranno altrettanti candidati secondo
l'ordine  della  graduatoria.  In  caso di utile collocamento in piu'
graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso
di  dottorato mediante comunicazione scritta da inoltrare all'ufficio
borse e dottorati di ricerca dell'Universita' degli studi di Pavia.
    3. I titolari di assegno di ricerca che abbiano superato le prove
d'esame sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al corso
di  dottorato  di  ricerca nel limite dei posti ad essi riservati per
ogni dottorato.
    4.   I   candidati  stranieri  residenti  all'estero,  che  siano
dichiarati  idonei  al  termine  della procedura concorsuale prevista
dall'art. 7,  sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio, al
corso  di  dottorato  nel limite dei posti ad essi riservati per ogni
dottorato.