Art. 2. Requisiti generali di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana. Tale requisito non e' richiesto per i soggetti appartenenti all'Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 61 del 15 febbraio 1994; b) godimento dei diritti politici; c) idoneita' fisica all'impiego. 2. Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico nonche' coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 3. Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri della Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti politici e civili anche negli Stati di appartenenza o provenienza; b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; c) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 5. L'Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso all'impiego ed il trattamento nei luoghi di lavoro.