Art. 10.
    La  borsa  di studio che risultera' eventualmente disponibile per
rinuncia  o  decadenza  del  vincitore,  potra'  essere  assegnata ai
candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del  Direttore  del  Dipartimento interessato, entro trenta
giorni dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i
sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria.