Art. 15.
    L'ammontare  della borsa di studio concessa verra' corrisposto in
rate   mensili   posticipate   al   netto   delle  ritenute  erariali
compatibilmente  con  quanto  previsto  dalle disposizioni vigenti in
materia di finanza pubblica.
    La  prima  rata  sara'  erogata  solo  dopo  che il Direttore del
dipartimento avra' accertato e comunicato che il titolare della borsa
ha iniziato l'attivita' presso la sede stabilita.
    La  spesa  di  Euro  9.900,00  gravera'  sull'impegno n. 4019 del
31 dicembre  2005  capitolo  2.1.1.701  esercizio  finanziario  2005,
d'importo complessivo di Euro 435.200,00.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  al  Dipartimento  per la
programmazione  e  la  gestione delle risorse economico finanziarie e
del  personale - Unita' funzionali I, II e III per gli adempimenti di
competenza, al Collegio dei revisori dei conti per i riscontri di cui
all'art. 11,  comma  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 303/2002.
      Roma, 12 giugno 2006
                                 Il direttore generale: Sacerdote