Art. 7.
    I   titoli   prodotti   dai  candidati  saranno  esaminati  dalle
commissioni  giudicatrici nominate con decreto del Direttore generale
dell'ISPESL.
    La  commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti
per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati.
    La  commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai
candidati,  provvede  a  ripartire il punteggio a disposizione tra le
categorie di titoli che essa ritenga individuare.
    La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo
candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei
titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione
attribuita ai vari titoli.
    Ai  fini  della graduatoria di merito, la commissione tiene conto
della  valutazione  dei  titoli  valutando  sia  la  sua attitudine a
svolgere,  in  genere,  compiti  di  ricerca  scientifica, sia la sua
preparazione nel campo degli studi che lo stesso propone di compiere.
    Al  termine  dei  lavori, la commissione redige la graduatoria di
merito dei candidati.
    Sono  compresi  nella  graduatoria di merito secondo l'ordine del
voto   a  ciascuno  attribuito,  soltanto  i  candidati  che  abbiano
conseguito una votazione non inferiore ai 18/30.
    Sono   dichiarati  vincitori  i  candidati  che  risultino  primi
classificati  nella  graduatoria  di  merito, in numero pari a quello
delle borse messe a concorso.
    A   parita'   di   punteggio  complessivo,  la  preferenza  sara'
determinata dalla minore eta' del candidato.