Art. 7. I titoli prodotti dai candidati saranno esaminati dalle commissioni giudicatrici nominate con decreto del Direttore generale dell'ISPESL. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 30 punti per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati. La commissione prima di esaminare la documentazione prodotta dai candidati, provvede a ripartire il punteggio a disposizione tra le categorie di titoli che essa ritenga individuare. La commissione procede quindi a valutare i titoli di ogni singolo candidato e a redigere una scheda contenente, oltre l'indicazione dei titoli posseduti dal candidato, un motivato giudizio e la valutazione attribuita ai vari titoli. Ai fini della graduatoria di merito, la commissione tiene conto della valutazione dei titoli valutando sia la sua attitudine a svolgere, in genere, compiti di ricerca scientifica, sia la sua preparazione nel campo degli studi che lo stesso propone di compiere. Al termine dei lavori, la commissione redige la graduatoria di merito dei candidati. Sono compresi nella graduatoria di merito secondo l'ordine del voto a ciascuno attribuito, soltanto i candidati che abbiano conseguito una votazione non inferiore ai 18/30. Sono dichiarati vincitori i candidati che risultino primi classificati nella graduatoria di merito, in numero pari a quello delle borse messe a concorso. A parita' di punteggio complessivo, la preferenza sara' determinata dalla minore eta' del candidato.