Art. 10.

                  Iscrizioni al corso di dottorato

    1.  I  concorrenti  risultati vincitori dovranno presentare o far
pervenire  all'Istituto  Universitario  di studi superiori di Pavia -
Ufficio  dottorati di ricerca, via Luino n. 4 - 27100 Pavia, entro il
termine   perentorio   di   quindici  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo  a quello in cui avranno ricevuto la lettera di ammissione
al  corso  unitamente  al  modulo  di  immatricolazione,  la seguente
documentazione:
      a) domanda  di  immatricolazione  al  corso  del  dottorato  di
ricerca, redatta su apposito modulo predisposto dall'amministrazione;
      b) una fotografia formato tessera;
      c) fotocopia del documento d'identita' in corso di validita';
      d) fotocopia del codice fiscale.
    2.  Nella  domanda  di  immatricolazione  il  candidato risultato
vincitore dovra' dichiarare:
      a) di non essere contemporaneamente iscritto, e di impegnarsi a
non iscriversi per tutta la durata del dottorato, a corsi di laurea o
di  laurea specialistica, a corsi di master universitari, a scuole di
specializzazione o ad altri corsi di dottorato;
      b) di non svolgere alcuna attivita' lavorativa e di impegnarsi,
qualora   intenda   intraprendere  una  attivita'  lavorativa,  anche
occasionale   e   di  breve  durata,  a  richiedere  l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti oppure di impegnarsi a richiedere
al   collegio   dei  docenti  l'autorizzazione  per  la  prosecuzione
dell'attivita'  lavorativa  in  essere  al momento dell'iscrizione al
corso di dottorato;
      c) l'eventuale dipendenza da una pubblica amministrazione.
    3.  Il  candidato  che risulta assegnatario della borsa di studio
dovra' espressamente dichiarare:
      a) di  non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di
studio, anche per un solo anno, per un corso di dottorato;
      b) di non cumulare la borsa di studio con altre borse di studio
a  qualsiasi  titolo  conferite  tranne  che  con  quelle concesse da
istituzioni  nazionali  o straniere utili ad integrare, con soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca dei dottorandi.
    4.  I  titolari di assegni di ricerca, ammessi in soprannumero ai
corsi  di  dottorato,  dovranno  indicare  la  durata del rapporto di
collaborazione  e  l'ente  presso  il  quale  svolgono l'attivita' di
ricerca.
    5.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
del  vincitore.  Qualora  da tale controllo emerga la non veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera.